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D.M. 05/04/2006 n. 186

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.»;

h) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis: «Art. 11-bis (Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero). -

1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;

i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a «distribuzione di giornali» sono soppresse;

2) al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. »;

3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643»;

4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole «carta e cartoni collati», «pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e paraffinate» sono soppresse;

5) al punto 2.1 è aggiunto il codice 101112]

6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

8) al punto 3.3.3 all'inizio è aggiunta la seguente parola: «eventuale»;

9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole «riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale» ;

10) al punto 3.11.2 le parole «Ag > o = 5%» sono sostituite dalle se guenti: «Ag > o = 5 (X 1000);

11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

13) il punto 4.7.3 è sostituito dal seguente: «4.7.3 Attività di recupero

a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva R5]

b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva R5]»;

14) il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente: «4.7.4: Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate

b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;

15) al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209,»;

16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209»;

17) al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti pericolosi» sono soppresse;

18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice R5] è sostituito dal codice R4];

19) al punto 5.18 il codice 100209] è sostituito dal codice 100299];

20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);

21) al punto 6.1 è aggiunto il codice 170203];

22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

23) al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;

25) al punto 6.2 è aggiunto il codice 170203];

26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

27) al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

29) al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

30) il punto 7.1.3 è sostituito dal seguente: «7.1.3 Attività di recupero

a) messa in riserva di rifiuti inerti R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto R5]

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto

a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto R10]

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto R5]»;

31) il punto 7.1.4 è sostituito dal seguente: «7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205»;

32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione» fino a «R5];» sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) R5]»;

33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono aggiunte le seguenti «e a freddo»;

34) al punto 7.6.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto R5]»;

35) al punto 7.6.4 è aggiunta la seguente lettera b): «b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.»;

36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole «burattatura e barilatura» sono sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o barilatura»;

37) al punto 7.11 i codici 170107] 170504] sono sostituiti dal codice 170508];

38) al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco. »;

39) al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco. »;

40) al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono soppresse; il codice 170504] è soppresso;

41) al punto 7.31.1 le parole «attività di scavo» sono soppresse;

42) al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla fine sono soppresse;

43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole «di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;

44) al punto 7.31.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) R5].»;

45) è aggiunto il seguente punto 7.31-bis: «7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo 170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero

a) industria della ceramica e dei laterizi R5]

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) R10]

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) R5]. 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate. »;

46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice R5] è sostituito dal codice R3];

47) al punto 8.2 è aggiunto il codice 040222];

48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice R3];

49) al punto 9.6.3, lettera a) è aggiunto il codice R3];

50) al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria del pannello » è aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;

51) al punto 11.1.3 il codice R3] è sostituito dal codice R9];

52) al punto 11.3.3 il codice R3] è sostituito dal codice R9];

53) al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;

54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;

55) al punto 11.8 il codice 020304] è soppresso;

56) al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono soppresse;

57) al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso e» sono soppresse;

58) al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte le seguenti «e dalla raccolta differenziata di RU»;

59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice R3] è soppresso;

60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice R3] è sostituito dal codice R9];

61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi «con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei rifiuti 030311]»;

62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» è soppressa la lettera «e»; dopo «27%» è aggiunta la seguente parola: «minimo»;

63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro COD»; le parole tra parentesi «con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei rifiuti 030311]»;

64) al punto 12.2.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) R10]»;

 

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